Credito d’imposta 2021 pari al 50% per chi investe in radio
Con il decreto Sostegni bis si riscrive il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione), estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Quando è valido
Per il 2021 e il 2022 oltre a investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali, sono ammesse le campagne pubblicitarie su: emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia per gli investimenti sulla stampa che su radio e tv è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Non è più richiesto l’ incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente
Sia per gli investimenti sulla stampa che su radio e tv (locali e nazionali non partecipate dallo Stato) viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO SETTEMBRE